Art. 25
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[2]((Il numero dei professori ordinari e straordinari e' fissato dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
[3]La tabella A comprende i posti assegnati alle RR. Universita' per le materie obbligatorie e per le materie facoltative delle varie Facolta' o scuole ed i posti assegnati alle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma, al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli, alla R. scuola superiore di architettura di Roma, alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano ed alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.
[4]La tabella B comprende i posti assegnati al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, al R. politecnico di Torino, alla R. scuola superiore navale di Genova, ai RR. Istituti clinici di perfezionamento di Milano, alla scuola di chimica industriale di Bologna.
[5]La tabella C comprende i posti di direttore dei RR. osservatori astronomici di Milano, Napoli e Roma e del R. osservatorio vesuviano.
[6]Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materia obbligatoria o facoltativa, oltre quelli stabiliti dalle tabelle A, B, C, puo' essere istituito se non per legge)).
[7]E' fatta eccezione a questa disposizione per il R. politecnico di Torino e per gli altri istituti di cui all'art. 114 del presente testo unico. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 114 sopracitato.
Testo vigente dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 32 su Normattiva