Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]In ogni Universita' o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potra' nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

[3]Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potra' soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facolta' o scuola, e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art26 · fonte su Normattiva