Art. 26
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[1](Art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]In ogni Universita' o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potra' nominare che un solo professore ordinario o straordinario.
[3]Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potra' soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facolta' o scuola, e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva