Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]((In ogni Universita' o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potra' nominare di regola che un solo professore ordinario o straordinario.

[3]Soltanto nel caso in cui il numero degl'inscritti al corso sia rilevante potranno essere nominati per uno stesso insegnamento obbligatorio due professori ordinari o straordinari.

[4]Occorrera' per questo la proposta della Facolta' o Scuola e il parere conforme del Consiglio superiore)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art26 · fonte su Normattiva