Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Articoli 71 e 72 della legge l3 novembre 1859, n. 3725 - Art. 2 della legge 31 luglio 1862, n. 719).
[2]Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Universita' e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella D, annessa al presente testo unico e' di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. 4500.
[3]Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.
[4]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.
[5]I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche oltre allo stipendio normale nella qualita' di professori, hanno uno speciale assegno che non puo' essere minore di L. 500, ne' maggiore di L. 1000.
[6]Il regolamento stabilira' il ruolo organico di tali assegni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva