Art. 27

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[1](Art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Articoli 71 e 72 della legge l3 novembre 1859, n. 3725 - Art. 2 della legge 31 luglio 1862, n. 719).

[2]Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Universita' e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella D, annessa al presente testo unico e' di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. 4500.

[3]Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

[4]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

[5]I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche oltre allo stipendio normale nella qualita' di professori, hanno uno speciale assegno che non puo' essere minore di L. 500, ne' maggiore di L. 1000.

[6]Il regolamento stabilira' il ruolo organico di tali assegni.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art27 · fonte su Normattiva