Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Articoli 71 e 72 della legge l3 novembre 1859, n. 3725 - Art. 2 della legge 31 luglio 1862, n. 719).

[2]Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Universita' e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella D, annessa al presente testo unico e' di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. 4500.

[3]Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.

[4]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

[5]((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147)). 33 ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art27 · fonte su Normattiva