Art. 28

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[1](Art. 8 della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Art. 75 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Nessuno puo' essere investito simultaneamente della qualita' di professore in due diverse Facolta'.

[3]Nessuno potra' coprire il posto di ordinario o straordinario in piu' istituti universitari.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art28 · fonte su Normattiva