Art. 28
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[2]Nessuno puo' essere investito simultaneamente della qualita' di professore in due diverse Facolta'.
[3]Nessuno potra' coprire il posto di ordinario o straordinario in piu' istituti universitari.
[4]((Nessuno puo' contemporaneamente essere professore ordinario o straordinario in un Istituto universitario e in una scuola media, sia dipendente dal Ministero dell'istruzione o da altri Ministeri)).33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva