Art. 29
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[1](Art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.
[3]Possono essere conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Universita' o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore regio nella stessa sede.
[4]Per le materie fondamentali comuni a piu' facolta' o scuole, l'insegnamento dovra' essere impartito dal professore titolare, senza che gli competa alcuna speciale retribuzione. Ove pero', a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facolta' o scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potra' istituire un corso speciale, il quale sara' dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva