Art. 29
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[3]Per le materie fondamentali comuni a piu' facolta' o scuole, l'insegnamento dovra' essere impartito dal professore titolare, senza che gli competa alcuna speciale retribuzione. Ove pero', a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facolta' o scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potra' istituire un corso speciale, il quale sara' dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva