Art. 30
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[1](Art. 9 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo, di cui all'art. 25 e alle tabelle A e C, del presente testo unico, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianita' a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 23 del presente testo unico.
[3]Ai posti rimanenti puo' provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'art. 24 del presente testo unico in quelle Universita' che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.
[4]Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 24 agosto 1922 · versione 0 su Normattiva