Art. 30

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[1](Art. 9 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]((I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo di cui all'art. 25 e alla tabella A della presente legge, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianita' a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'art. 23 del testo unico)).

[3]Ai posti rimanenti puo' provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'art. 24 del presente testo unico in quelle Universita' che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

[4]((Per la nomina ai posti di ordinario di cui alla tabella B della presente legge sono applicabili le norme di legge vigenti per ciascun Istituto)).

Testo vigente dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art30 · fonte su Normattiva