Art. 4
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[1](Art. 6 della legge 17 febbraio 1881, n. 51).
[2]Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma puo' essere convocato straordinariamente.
[3]Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.
[4]I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.
[5]Un consigliere puo' appartenere nel tempo stesso a piu' d'una sezione.
[6]Un decreto Reale provvedera' al regolamento della Giunta, e fissera' le indennita' ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva