Art. 4

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[1]((Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma puo' essere convocato straordinariamente.

[2]Una Giunta di undici membri scelti dal ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

[3]I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

[4]Un consigliere puo' appartenere nel tempo stesso a piu' di una sezione.

[5]Un decreto Reale provvedera' al regolamento della Giunta, e fissera' le indennita' e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni)).

Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art4 · fonte su Normattiva