Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma puo' essere convocato straordinariamente.
[2]Una Giunta di undici membri scelti dal ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.
[3]I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.
[4]Un consigliere puo' appartenere nel tempo stesso a piu' di una sezione.
[5]Un decreto Reale provvedera' al regolamento della Giunta, e fissera' le indennita' e i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni)).
Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924 · versione 9 su Normattiva