Art. 40
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[2]Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di eta', non sara' piu' in istato di riprendere o di continuare le sue funzioni, il ministro, dopo sentito il Consiglio superiore, puo' proporre al Re la collocazione a riposo.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva