Art. 40

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[1](Art. 109 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 4, ultimo comma, della legge 12 giugno 1904, n. 253).

[2]Nel caso in cui un professore ordinario o straordinario, a cagione di malattia o di eta', non sara' piu' in istato di riprendere o di continuare le sue funzioni, il ministro, dopo sentito il Consiglio superiore, puo' proporre al Re la collocazione a riposo.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art40 · fonte su Normattiva