Art. 40
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[1]Testo unico-art. 40
[2]PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102 40
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 25 settembre 1924, n. 1585, convertito senza modificazioni dalla L. 21 marzo 1926, n. 597, nel modificare l'art. 122, comma 3 del Regio Decreto 30 settembre 1923, n. 2102, ha conseguentemente disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Le disposizioni dei Regi decreti 30 settembre 1923, n. 2102; 6 dicembre 1923, n. 2656; 23 marzo 1924, n. 507; 27 marzo 1924, n. 527 e 22 maggio 1924, n. 744, che debbono essere attuate dal 1° ottobre 1924, avranno invece effetto dal 1° dicembre successivo, salvo quanto e' stabilito nell'articolo seguente; e le disposizioni dei decreti stessi che sono in vigore fino al 30 settembre 1924, s'intenderanno prorogate al 30 novembre successivo, salvo quanto e' disposto nell'articolo seguente".
Testo vigente dal 1 dicembre 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 40 su Normattiva