Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 94 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Tutti coloro cui e' concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facolta', presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva