Art. 57

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[1](Art. 94 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Tutti coloro cui e' concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facolta', presenteranno i loro programmi al Consiglio superiore.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art57 · fonte su Normattiva