Art. 57
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
((Tutti coloro, cui e' concesso insegnare a titolo privato, volendo usare di tale facolta', presenteranno i loro programmi alla Giunta del Consiglio superiore)).
Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924 · versione 9 su Normattiva