Art. 58
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 28 giugno 1918. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 95 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che si insegnano nelle Universita' coloro che, non essendo ne' professori ordinari ne' straordinari, ne' dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 28 giugno 1918 · versione 0 su Normattiva