Art. 58
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1918 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 95 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Avranno pure diritto di dare lezioni intorno alle materie che si insegnano nelle Universita' coloro che, non essendo ne' professori ordinari ne' straordinari, ne' dottori aggregati, saranno riconosciuti idonei secondo le norme infra stabilite. 17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765
17Il Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal giorno della pubblicazione del presento decreto, e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, e' sospesa l'applicazione degli articoli 58, 59 e 60 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, relativi al conferimento della libera docenza".
Testo vigente dal 28 giugno 1918 al 1 ottobre 1924 · versione 16 su Normattiva