Art. 59
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[1](Art. 96 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna l'articolo precedente, puo' essere concessa dal ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacita' nelle materie che si propongono d'insegnare.
[3]A meno pero' che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell'art. 24 del presente testo unico, il ministro non puo' concedere tale autorizzazione se non dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 28 giugno 1918 · versione 0 su Normattiva