Art. 59

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1918 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 96 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]L'autorizzazione all'insegnamento cui accenna l'articolo precedente, puo' essere concessa dal ministro a quelli che abbiano date prove non dubbie di capacita' nelle materie che si propongono d'insegnare.

[3]A meno pero' che si tratti delle persone a cui si riferisce la disposizione dell'art. 24 del presente testo unico, il ministro non puo' concedere tale autorizzazione se non dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765

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Il Decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 765 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal giorno della pubblicazione del presento decreto, e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, e' sospesa l'applicazione degli articoli 58, 59 e 60 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, relativi al conferimento della libera docenza".

Testo vigente dal 28 giugno 1918 al 1 ottobre 1924 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art59 · fonte su Normattiva