Art. 70

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 149 e 150 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Articoli 48 e 52 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Il rettore e' preposto, subordinatamente al ministro, al governo immediato dell'Universita'. La sua potesta' si estende, in conformita' della legge e dei regolamenti, a tutta l'Universita', sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorita' ed ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe, che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto dell'insegnamento in ordine alle diverse categorie di insegnanti e di studenti che la compongono.

[3]Nell'Universita' di Napoli il rettore sara' scelto a maggioranza di voti da tutti i professori componenti il corpo universitario sopra tre candidati proposti da una delle Facolta' tra i professori ordinari ed emeriti che fanno parte della medesima. Tutte le Facolta' eserciteranno questo diritto l'una dopo l'altra successivamente. La nomina del rettore scelto dal corpo universitario sara' valida dopo l'approvazione del ministro. Quando questa venisse rigettata, si procedera' ad una seconda elezione per la quale la Facolta' non potra' proporre fra i candidati colui la cui nomina e' stata rigettata. La carica di rettore dura due anni.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art70 · fonte su Normattiva