Art. 70
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[1](Articoli 149 e 150 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Articoli 48 e 52 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]Il rettore e' preposto, subordinatamente al ministro, al governo immediato dell'Universita'. La sua potesta' si estende, in conformita' della legge e dei regolamenti, a tutta l'Universita', sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorita' ed ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe, che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto dell'insegnamento in ordine alle diverse categorie di insegnanti e di studenti che la compongono.
[3]((Il rettore e' nominato con decreto Reale tra i professori ordinari ed emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed e' rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potra' essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e cosi di seguito)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva