Art. 81
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[2](Capo III del regolamento per l'Universita' di Pisa approvato con rescritto di S. A. I. e regolamento del 9 novembre 1814).
[3]I presidi delle Facolta' sono nominati dal Re fra i professori ordinari, o tra i professori emeriti della rispettiva Facolta'. Stanno in uffizio tre anni e sono rieleggibili.
[4]Nell'Universita' di Napoli l'ufficio di preside sara' esercitato dai professori ordinari e dai professori emeriti successivamente, per ogni anno secondo l'ordine della loro nomina. Tra quelli che sono nominati contemporaneamente sara' preferito il piu' antico di eta'. Il professore piu' anziano della Facolta' sostituira' il preside in tutti i casi d'assenza del medesimo.
[5]Nelle Universita' siciliane i presidi sono nominati dalle rispettive Facolta' a pluralita' di suffragi.
[6]Nelle Universita' toscane la carica di preside e' annuale e passa per turno dal professore piu' anziano della Facolta' al meno anziano, che abbia compiuto cinque anni di servizio.
[7]I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facolta' cui sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorita' che questi esercitano nell'intera Universita'.
[8]Convocano le Facolta', ne presiedono le adunanze e le precedono nelle pubbliche solennita'.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva