Art. 81

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 160 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 53 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 15 della legge 17 ottobre 1860, n. 263, sull'istruzione superiore in Sicilia).

[2](Capo III del regolamento per l'Universita' di Pisa approvato con rescritto di S. A. I. e regolamento del 9 novembre 1814).

[3]((I presidi delle Facolta' sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra i professori emeriti delle rispettive Facolta', su una terna proposta dalla Facolta' stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno ancora essere eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e cosi di seguito.

[4]Il professore piu' anziano della Facolta' sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

[5]I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facolta' alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorita' che questi esercita nell'intera Universita'.

[6]Convocano le Facolta' e ne presiedono le adunanze)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art81 · fonte su Normattiva