Art. 82

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[1](Art. 161 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Ciascuna Facolta' delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento e' distribuito, all'esame e alle deliberazioni del Consiglio superiore. Conosce dei falli che importano contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 99 del presente testo unico, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 98 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina. Fa annualmente una relazione al rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina ed intorno alle provvisioni che credera' necessarie pel miglior andamento degli studi.

Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art82 · fonte su Normattiva