Art. 82
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((Ciascuna Facolta' delibera intorno alla ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre, e presenta i programmi annuali dei corsi, in cui questo insegnamento e' distribuito, all'esame e alle deliberazioni della Giunta del Consiglio superiore. Conosce dei falli che importano contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti relativi alla disciplina scolastica, ed applica, entro i limiti prescritti dall'art. 99 del presente testo unico, dopo aver sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa, le pene che a norma dell'art. 98 sono stabilite al fine di mantenere questa disciplina. Fa annualmente una relazione al rettore intorno allo stato dell'insegnamento e della disciplina ed intorno alle provvisioni che credera' necessarie pel migliore andamento degli studi)).
Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 1 ottobre 1924 · versione 9 su Normattiva