Art. 87
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[2]Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica puo' essere accordata la dispensa per intero o per meta' delle tasse e sopratasse secondo le norme ed i criteri da fissarsi per decreto Reale.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922 · versione 0 su Normattiva