Art. 87
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →
[2]Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica puo' essere accordata la dispensa per intero o per meta' delle tasse e sopratasse secondo le norme ed i criteri da fissarsi per decreto Reale.
[3]((Agli stranieri inscritti nelle Universita' e negli Istituti di istruzione superiore puo' essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle sopratasse di iscrizione e di esami indipendentemente dal profitto negli studi e purche' siano in disagiata condizione economica, giusta le norme da fissarsi con decreto Reale)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1922, n. 1147
33La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".
Testo vigente dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924 · versione 33 su Normattiva