Art. 96
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[1](Art. 140 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 70 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.
[3]Cio' non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcuna delle Universita' estere di maggior fama, e che faranno constare di aver effettivamente fatti gli studi e gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Universita' dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di fare gli esami speciali, e verranno senza piu' ammessi a fare gli esami generali del grado a cui aspirano.
[4]Per le persone considerate all'art. 24 potra' darsi dispensa dagli esami generali: questa concessione verra' fatta con decreto Reale previo il parere del Consiglio superiore.
[5]Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Universita' uno o piu' corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.
Testo vigente dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916 · versione 0 su Normattiva