Art. 96
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[1]((Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale.
[2]Cio' non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcune Universita' estere di maggior fama, e che dimostreranno effettivamente compiuti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Universita' dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di sostenere gli esami speciali, e verranno senza piu' ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano.
[3]Per le persone considerate all'art. 24 potra' darsi dispensa dagli esami.
[4]Questa concessione verra' fatta con decreto Reale, previo il parere della Giunta del Consiglio superiore.
[5]Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Universita' uno o piu' corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami)).
Testo vigente dal 16 febbraio 1916 al 25 marzo 1919 · versione 9 su Normattiva