Art. 10

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[1](Art. 10 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]I nuovi arruolati devono essere trattenuti presso determinate sedi di ispettore per ricevervi l'istruzione.

[3]La durata del periodo d'istruzione per regola e' di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata, o che abbiano gia' ricevuta l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli atri.

[4](Art. 6 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754).

[5]E' istituito un deposito d'istruzione speciale per preparare agli esami di sottobrigadiere i giovani arruolati nel corpo e forniti di licenza ginnasiale o tecnica. Dopo un corso non minore di quattro mesi, gli allievi di telo deposito, superando felicemente gli esami, potranno essere promossi sottobrigadieri.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art10 · fonte su Normattiva