Art. 10

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[1]((Sono stabiliti depositi d'istruzione, dove i nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare.

[2]La durata del periodo d'istruzione, per regola, e' di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata o che abbiano ricevuto l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli altri.

[3]Con decreto Ministeriale e' stabilita la sede di ciascun deposito)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art10 · fonte su Normattiva