Art. 10
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[1]((Sono stabiliti depositi d'istruzione, dove i nuovi arruolati, prima di entrare definitivamente in servizio, ricevono l'insegnamento regolamentare e militare.
[2]La durata del periodo d'istruzione, per regola, e' di tre mesi per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata o che abbiano ricevuto l'istruzione militare nei distretti; di sei mesi per gli altri.
[3]Con decreto Ministeriale e' stabilita la sede di ciascun deposito)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva