Art. 11
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[1](Art. 11 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]I marescialli, i brigadieri, i sottobrigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle finanze.
[3]Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggano un'annua rendita libera non inferiore a lire quattrocento.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva