Art. 11
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[1]((I tenenti e sottotenenti, i sott'ufficiali e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministro delle finanze.
[2]Tale permesso non si concede senza la prova, che l'uno o l'altro degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita libera, costituita esclusivamente di titoli del Debito pubblico, o di altri titoli garantiti dallo Stato, vincolata e non inferiore:
- a)a lire mille per i sottotenenti;
- b)a lire seicento per i tenenti;
- c)a lire quattrocento per i sott'ufficiali e le guardie.
[3]Possono essere dispensati dall'obbligo della rendita i brigadieri ed i marescialli del contingente sedentario, nei limiti e con le norme che verranno determinate dal regolamento)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva