Art. 12

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[1](Art. 12 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]Le mancanze disciplinari dei sotto ufficiali e delle guardie di finanza sono punite:

[3]1° Coll'ammonizione;

[4]2° Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

[5]3° Coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;

[6]4° Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o coll'espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

[7]Inoltre, per i graduati:

[8]5° Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

[9]6° Colla retrocessione a guardia semplice.

[10]L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.

[11]Cio' che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie e dopo pagata la retta pel mantenimento, e' accreditato per meta' all'individuo e per meta' alla massa del corpo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art12 · fonte su Normattiva