Art. 12
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[1]((Le mancanze disciplinari dei sott'ufficiali e delle guardie di finanza del contingente attivo sono punite:
[2]1° con l'ammonizione;
[3]2° con l'arresto in caserma fino a quindici giorni;
[4]3° con l'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da cinque a trenta giorni;
[5]4° con l'incorporazione nella compagnia di disciplina e con l'espulsione dal Corpo, quest'ultima accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.
[6]Inoltre pei graduati:
[7]5° con la sospensione dal grado da uno a tre mesi;
[8]6° con la retrocessione a guardia comune.
[9]L'arresto in caserma non libera il punito dai servizi di turno.
[10]Cio' che avanza dal soldo dell'arrestato in sala di disciplina, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, e dopo pagata la retta per il mantenimento, e' accreditato per meta' all'individuo e per meta' alla massa del Corpo)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva