Art. 14
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[1](Articolo 14 della legge 8 aprile 1881 n. 149, R. decreto 24 dicembre 1891 n. 723).
[2]E' punita col carcere militare:
[3]1. La diserzione qualificata, cioe' con asportazione d'armi da fuoco od essendo in servizio armato;
[4]2. L'insubordinazione con minacce, insulti o vie di fatto, quando queste non costituiscano un reato punibile con pena maggiore dal codice penale comune.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva