Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]((L'individuo della guardia di finanza, che senza autorizzazione si assenta dal Corpo o dal posto per tre giorni, o chi, essendone regolarmente assente, non lo raggiunge senza legittimo motivo nei tre giorni successivi a quello prescrittogli, e' considerato disertore.
[2]Ove il fatto sia commesso con asportazione d'arma da fuoco del Corpo, ovvero essendo in servizio armato, il colpevole e' punito col carcere militare)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva