Art. 16
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[1](Articolo 16 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 11 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[2]Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:
[3]1. Coll'ammonizione;
[4]2. Con la sospensione dalla meta' dello stipendio sino a 30 giorni;
[5]3. Colla sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio da 30 giorni ad un anno;
[6]4. Colla dispensa dal servizio;
[7]5. Colla destituzione.
[8]Le punizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 si applicano per lievi mancanze alla disciplina e alle regole del servizio, e sono inflitte dai capi di circolo, dagli ispettori comandanti di divisione, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento.
[9]Quelle di cui ai numeri 4 e 5 sono applicabili per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio ed alle mancanze all'onore; e sono pronunciate con decreto reale, sentito il parere del comitato del corpo, come consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.
[10]Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato, ne' per l'avanzamento ne' per l'anzianita'.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva