Art. 16
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[1]((Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:
[2]1° con l'ammonizione;
[3]2° con la sospensione dalla meta' dello stipendio sino a trenta giorni;
[4]3° con la sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio:
- a)da un mese ed un giorno a tre mesi;
- b)da tre mesi ed un giorno ad un anno;
[5]4° con la revoca;
[6]5° con la destituzione, accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.
[7]Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai comandanti di Circolo e dagli altri superiori, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento.
[8]La punizione, di cui alla lettera a) del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione, e viene inflitta dal Ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera b) del numero 3 ed ai numeri 4 e 5, si applicano, per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate per decreto reale o ministeriale, secondoche' trattisi di destituzione o di revoca, oppure di sospensione, sentito sempre il parere del Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.
[9]Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sara' sentito senza la procedura e le formalita' stabilite pel Consiglio di disciplina.
[10]Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.
[11]Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita')).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva