Art. 18
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[1](Art. 18 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Le pene di cui agli articoli 14, 15 e 17 sono pronunziate dai tribunali militari.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva