Art. 18

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

((La condanna degli individui della guardia di finanza ad alcuna delle pene indicate negli articoli 14, 14 bis, 14 ter, 15, 17 e 17 bis e' pronunciata dai tribunali militari, qualunque sia la specie di esse e la legge che le stabilisca)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art18 · fonte su Normattiva