Art. 2

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[1](Articolo 2 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 8 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

[2]Il corpo della guardia di finanza si compone di:

[3]Ufficiali:

[4]Ispettori di divisione;

[5]Ispettori di circolo;

[6]Sotto-ispettori;

[7]Tenenti;

[8]Sottotenenti.

[9]Sotto ufficiali:

[10]Marescialli;

[11]Brigadieri;

[12]Sottobrigadieri.

[13]Guardie:

[14]Guardie (scelte e comuni).

[15]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art2 · fonte su Normattiva