Art. 2
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[1](Articolo 2 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 8 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[2]Il corpo della guardia di finanza si compone di:
[3]Ufficiali:
[4]Ispettori di divisione;
[5]Ispettori di circolo;
[6]Sotto-ispettori;
[7]Tenenti;
[8]Sottotenenti.
[9]Sotto ufficiali:
[10]Marescialli;
[11]Brigadieri;
[12]Sottobrigadieri.
[13]Guardie:
[14]Guardie (scelte e comuni).
[15]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva