Art. 2

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[1]((Il corpo della guardia di finanza si compone di

[2]Ufficiali:

[3]Ispettori superiori,

[4]Ispettori, Sottoispettori,

[5]Tenenti,

[6]Sottotenenti;

[7]Sott'ufficiali:

[8]Marescialli;

[9]Brigadieri;

[10]Sottobrigadieri;

[11]Guardie:

[12]Scelte,

[13]Comuni.

[14]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

[15]Gli ispettori superiori hanno grado pareggiato a quello di colonnello o tenente colonnello ed esercitano l'alta sorveglianza sul servizio e sulla disciplina del Corpo della guardia di finanza.

[16]Inoltre essi fanno parte, per turno, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art2 · fonte su Normattiva