Art. 2
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[1]((Il corpo della guardia di finanza si compone di
[2]Ufficiali:
[3]Ispettori superiori,
[4]Ispettori, Sottoispettori,
[5]Tenenti,
[6]Sottotenenti;
[7]Sott'ufficiali:
[8]Marescialli;
[9]Brigadieri;
[10]Sottobrigadieri;
[11]Guardie:
[12]Scelte,
[13]Comuni.
[14]In quest'ordine gerarchico l'inferiore deve al superiore perfetta obbedienza in servizio e deferenza e rispetto anche fuori di servizio.
[15]Gli ispettori superiori hanno grado pareggiato a quello di colonnello o tenente colonnello ed esercitano l'alta sorveglianza sul servizio e sulla disciplina del Corpo della guardia di finanza.
[16]Inoltre essi fanno parte, per turno, del Consiglio d'amministrazione e del Comitato di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva