Art. 21
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[1](Articolo 21 della legge 8 aprile 1881 n. 149, articolo 7 dell'allegato F alla legge 2 aprile 1886 n. 3754, articolo 9 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[2]I gradi e i soldi del corpo della guardia di finanza e le pensioni dei sottoufficiali e delle guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.
[3]Gli ufficiali sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.
[4]Il trattamento di riposo agli ufficiali e' regolato dalla legge sulle pensioni per gli impiegati civili.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva