Art. 21

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[1]((I gradi e i soldi del Corpo della guardia di finanza, e le pensioni dei tenenti, sottotenenti, sottufficiali e guardie, sono determinati dalle tabelle annesse alla presente legge.

[2]Gli ufficiali di ogni grado sono ammessi al godimento dell'aumento sessennale accordato agli altri impiegati dello Stato.

[3]Ad essi sono anche applicabili le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e quelle del decreto legislativo 25 ottobre 1886, n. 3343.

[4]Il trattamento di riposo degli ispettori superiori, degli ispettori e dei sotto-ispettori e' regolato dalla legge sulle pensioni degli impiegati civili. Essi pero' potranno far valere il diritto al collocamento a riposo, quand'abbiano raggiunto i sessant'anni di eta'.

[5]Il Governo ha facolta' di collocare a riposo d'autorita' gl'ispettori superiori, ispettori e sotto-ispettori che abbiano compiuto i sessant'anni di eta', ed i tenenti, sotto-tenenti, sott'ufficiali e guardie, che ne abbiano compiuti 50.

[6]Possono parimenti essere collocati a riposo d'autorita' o riformati, gli ufficiali di qualsiasi grado nonche' i sott'ufficiali e le guardie, che, pur non raggiungendo i prescritti limiti di eta', siano resi inabili a continuare il servizio per infermita', debitamente accertate con norme analoghe a quelle vigenti per l'esercito)).

Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art21 · fonte su Normattiva