Art. 25

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[1](Articolo 25 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sara' erogato:

  • a)In creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sottoufficiali e delle guardie di finanza;
  • b)In sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sottoufficiali e delle guardie benemerite della amministrazione;
  • c)In doti alle figlie dei sottoufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;
  • d)In concessioni annue ad individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;
  • e)In premi straordinari a individui del corpo che piu' si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.

Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art25 · fonte su Normattiva