Art. 25
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[1](Articolo 25 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]Il frutto della rendita intestata, come all'articolo precedente, sara' erogato:
- a)In creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, a favore di figli ed orfani degli ufficiali, sottoufficiali e delle guardie di finanza;
- b)In sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani dei sottoufficiali e delle guardie benemerite della amministrazione;
- c)In doti alle figlie dei sottoufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;
- d)In concessioni annue ad individui del corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;
- e)In premi straordinari a individui del corpo che piu' si distinsero nell'anno, o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva