Art. 25
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((Il frutto della rendita intestata come all'articolo precedente sara' erogato:
- a)in creazione di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali e sott'ufficiali e delle guardie di finanza;
- b)in sussidi vitalizi o di determinata durata a favore delle vedove e degli orfani degli ufficiali, sott'ufficiali e guardie, benemeriti dell'Amministrazione;
- c)in doti alle figlie dei sott'ufficiali e delle guardie in occasione di matrimonio;
- d)in concessioni annue a individui del Corpo, mutilati o resi inabili per cause di servizio;
- e)in premi straordinari ad individui del Corpo, che piu' si distinsero nell'anno o che siano stati fregiati di medaglie o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri;
- f)nella fondazione e mantenimento di una scuola, per abilitare al grado di ufficiale nel Corpo quei sott'ufficiali, che saranno in possesso dei requisiti determinati dai regolamenti per esservi ammessi)).
Testo vigente dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva