Art. 27
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[1](Articolo 10 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[2]E' istituito presso il Ministero delle finanze un comitato del corpo della guardia di finanza, composto di:
[3]Un generale dell'esercito, presidente;
[4]Un ispettore generale del Ministero;
[5]Un capo divisione del Ministero;
[6]Un ufficiale superiore dell'esercito;
[7]Un ispettore comandante di divisione.
[8](Articolo 11 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[9]Quando pero' questo comitato siede come consiglio di disciplina, vi sara' aggiunto un sesto membro in persona di un ufficiale del corpo della guardia, eguale in grado a quello che deve essere giudicato.
[10](Articolo 13 della legge 14 luglio 1891 n. 398).
[11]Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le attribuzioni degli ispettori comandanti di divisione e del comitato del corpo della guardia, e le discipline per l'esercizio delle rispettive funzioni.
Testo vigente dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896 · versione 0 su Normattiva